L'art. 5 della legge 18 aprile 1975. n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche Introdotte dalla lene 21 Febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni. degli esplosivi e dei congegni assimilati stabilisce che «I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo dei relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato»,
Pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorietà o meno dell'apposizione dei tappo rosso all'estremità della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati «soft-air», oggetto in questi ultimì tempi di particolare attenzione.
Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico. di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.
prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. al fine di accertare - e se dei caso escludere ai sensi dell'art. 2, comma terzo. della legge n. 110175 (così come sostituito dall'art. li della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.
Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a I Joule) sono state inserite in apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559,C-50. 824-E-93 del 19 giugno 1995.
Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente delle soft-air («giochi di guerra» o «war games»), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) del 28 novembre 1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda.
I riscontri forniti dai signori questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione dei tappo rosso alla volata.
E' emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli - motu proprio di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.
Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di cassazione, sezione I. con le sentenze dei 30 maggio 1994, n, 1664. e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall'art. 5 della citata legge n. 110175 i congegni da sparo ad aria compresa per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita Commissione ministeriale, l'attitudine a recare offesa alla persona.
«Per giocattoli ha inoltre precisato la Cassazione, «devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attivìtà ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini».
Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi recita:
“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato dei quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante”.
Tutto ciò premesso, preso atto dell'opportunità di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessità di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali - evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica -. su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute più opportune il contenuto della presente circolare alle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti dei settore dì prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 44 comma dell'art. 5 legge n. 110/75
Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine «incorporato» riportato dalla legge n. 110175 a proposito del tappo rosso - parzialmente occlusivo nella fattispecie - va inteso nel muso di «intimamente connesso», e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.
1 predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli «Strumenti da segnalazione acustica» (armi da salve), declassificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110175 dalla Commismone consultiva centrale per il controllo delle armi, anch'essi assimilabili alle «armi giocattolo», così come si evince. fra l'altro. dalla sent~ n. 1076 dei 10 febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I.